OIV
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101 conv. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni,
Gli Ordini professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).